Descrizione
Ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dei regolamenti di polizia urbana e rurale comunale, E’ FATTO OBBLIGO ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere siepi, alberi, arbusti ed erba in modo che non oltrepassino il confine e che possano ristringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica e limitano la visibilità.
Inoltre si esortano gli stessi a procedere, dopo l’intervento, all’immediata pulizia dei cigli, della sede stradale e dei fossati di proprietà pubblica o ad uso pubblico al fine di assicurare il decoro urbano e a garantire il regolare deflusso delle acque di scolo evitando l’ostruzione dei relativi sistemi di raccolta.
Nel caso in cui i proprietari non provvedano ad un regolare mantenimento e regimazione saranno applicate le disposizioni e sanzioni previste dai vigenti regolamenti di polizia urbana e rurale e dal succitato Codice della Strada.