Descrizione
Premesso che durante le festività natalizie/di inizio anno nuovo ed Epifania è consuetudine sempre più diffusa effettuare l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi e simili e che tali attività nel corrente periodo di siccità e mancate precipitazioni possono costituire effettivo pericolo di incendio per i prati, i campi, i boschi ed i fabbricati lignei e conseguentemente per la pubblica incolumità;
Considerato che in particolare le aree a nord dell’abitato di Pieve del Grappa sono costituite da aree prative e boscate, ove è notevolmente probabile il pericolo di incendi;
Ritenuto doveroso adottare misure cautelative per la tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini, vietando quelle azioni che si presentano pericolose tanto per le persone e gli animali quanto per il territorio;
Il SINDACO ORDINA IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ACCENSIONE DI PETARDI, RAZZI, FUOCHI ARTIFICIALI E SIMILI a partire dalla data di emissione della specifica ordinanza.