TAssa  RIfiuti  –  Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014)
Questa nuova tassa, istituita dal 2014, sostituisce la TARES – TARSU  Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Presupposto della tariffa

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetti passivi

Soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Periodo d’imposta

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.

Soggetto gestore

Il servizio e la tariffazione viene svolto dal Consiglio di BacinoPriula, ente che integra i precedenti Consorzi Priula e Tv Tre, che svolge attività di indirizzo e controllo della propria società operativa Contarina.

Tariffe
Per consultare le tariffe deliberate dal Comune di Pieve del Grappa accedi al sito del MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle FinanzeAllegati

Regolamento Consortile per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani

Pagina aggiornata il 22/12/2023

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